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Usi civici - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011

Bene gravato da uso civico - Sottoposizione a procedura esecutiva - Condizioni - Pignoramento successivo alla data del provvedimento di sclassificazione - Indicazione dell'eventuale data anteriore di perdita della destinazione ad uso civico - Pignoramento eseguito in danno del beneficiario della sclassificazione - Necessità.

Un bene gravato da uso civico può essere sottoposto a procedura esecutiva (e così, successivamente, alla vendita coattiva od assegnazione), soltanto se il pignoramento sia successivo alla data del provvedimento di sclassificazione, ovvero a quella anteriore data, che in quest'ultimo sia espressamente indicata come epoca di perdita della destinazione ad uso civico, e sempre che il pignoramento sia eseguito in danno di colui in cui favore sia stata riconosciuta la sclassificazione, e quindi l'acquisto della titolarità di un diritto reale esclusivo sul bene in questione. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011