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Condotta dei veicoli - pedone - Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019

Circolazione stradale - condotta dei veicoli - pedone - Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019

Superamento - Prova liberatoria - Oggetto - Colpa del pedone investito - Riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta - Fattispecie.

In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019