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Stato di ebbrezza del conducente – Cass. n. 28/2021

Circolazione stradale - condotta dei veicoli - stato di ebbrezza del conducente - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento mediante alcooltest - Obbligo di avviso al trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Sussistenza - Fondamento - Attesa del difensore eventualmente nominato - Esclusione. Circolazione stradale - sanzioni - In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s., l'accertamento strumentale dello stato di ebrezza alcolica (mediante cd. alcooltest o etilometro) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, che impone alla p.g. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza però che da ciò derivi l'obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso prima di procedere all'effettuazione del test alcolimetrico, onde consentire l'arrivo del difensore eventualmente nominato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28 del 07/01/2021

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