Skip to main content

esecuzione forzata‭ ‬-‭ ‬immobiliare‭ ‬-‭ ‬vendita‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26930‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭

Avviso di vendita‭ ‬-‭ ‬Nullità della notifica al debitore esecutato‭ ‬-‭ ‬Effetti‭ ‬-‭ ‬Nullità degli atti consequenziali‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Tutela del terzo aggiudicatario ex‭ ‬art.‭ ‬2929‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Irrilevanza‭ ‬-‭ ‬Ragioni‭ ‬-‭ ‬Applicabilità del principio all'esecuzione esattoriale‭ ‬-‭ ‬Sussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26930‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭


In tema di espropriazione forzata immobiliare,‭ ‬la nullità della notifica dell'avviso di vendita al debitore esecutato,‭ ‬in quanto posta a tutela del diritto al contraddittorio,‭ ‬si estende agli atti consequenziali della procedura e ai provvedimenti di trasferimento del bene pignorato,‭ ‬non operando la regola di protezione dell'acquisto dell'aggiudicatario dettata dall'art.‭ ‬2929‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬che presuppone la validità dell'intero sub-procedimento di vendita‭; ‬detto principio si applica anche all'espropriazione immobiliare esattoriale,‭ ‬nella quale,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬78‭ ‬del d.P.R.‭ ‬29‭ ‬settembre‭ ‬1973,‭ ‬n.‭ ‬602,‭ ‬il pignoramento si esegue mediante la trascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26930‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭