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negozi giuridici‭ ‬-‭ ‬fiduciari‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11757‭ ‬del‭ ‬26/05/2014

‭"Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Prova testimoniale - Limiti - Fattispecie in materia di intestazione fiduciaria di quote societarie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11757‭ ‬del‭ ‬26/05/2014


Il‭ "‬pactum fiduciae‭" ‬con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato,‭ ‬richiede,‭ ‬qualora riguardi beni immobili,‭ ‬la forma scritta‭ "‬ad substantiam‭" ‬e la prova per testimoni di tale patto‭ ‬è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt.‭ ‬2721‭ ‬e segg.‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬sempre che non comporti,‭ ‬il trasferimento,‭ ‬sia pure indiretto,‭ ‬di beni immobili‭ ‬-‭ ‬soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale,‭ ‬al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a‭ ‬quello naturalmente inerente al tipo di accordo,‭ ‬senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento.‭ ‬Qualora,‭ ‬invece,‭ ‬il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto,‭ ‬la mera qualificazione dello stesso come‭ ‬fiduciario non‭ ‬è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la sentenza di merito osservando che il‭ "‬pactum fiduciae‭" ‬comportante il trasferimento indiretto di beni immobili attraverso l'intestazione di quote di partecipazione della società proprietaria di tali beni deve essere stipulato per iscritto e non può essere provato con testimoni‭)
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11757‭ ‬del‭ ‬26/05/2014