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Diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni

02/01/2010 2 Gennaio 2010 - Diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 dicembre 2009 Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (09A15512) (GU n. 303 del 31-12-2009 )

Diritti  di  usufrutto  a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di  registro  e di imposta sulle successioni e donazioni (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DECRETO 23 dicembre 2009  Adeguamento delle modalita' di calcolo dei  diritti    di  usufrutto  a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di   registro  e di imposta sulle successioni e donazioni. (09A15512) (GU n. 303 del 31-12-2009 )

                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

                            di concerto con

                  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131;
  Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,   convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha  istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni;
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 346;
  Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»   che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro l'adeguamento  delle  modalita'  di  calcolo  dei   diritti  di
usufrutto a vita  e  delle  rendite  o  pensioni,  in   ragione  della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
  Visti gli articoli 23, 24, 25  e  26  del  decreto   legislativo  30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001,  n.
107;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, concernente il Regolamento di riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma  404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto il decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e delle
finanze con il quale la misura del saggio degli interessi  legali  di
cui all'art.1284 del codice civile e'  fissata  al  1  per  cento   in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  l'art.   4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,   relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'.
  2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma  1,  lettere
a) e b) del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta
sulle successioni e donazioni approvato con  decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n.  346,  e  successive  modificazioni,  relativo   alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'.
  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'   variato  in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata  all'1
per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

                               Art. 2

  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano   agli
atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,
alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle   non  autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010.
    Roma, 23 dicembre 2009

                    Il direttore generale delle Finanze: La Pecorella

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio

       
      Allegato
    Coefficienti per la determinazione dei  diritti  di   usufrutto  a
vita e delle rendite o pensioni  vitalizie  calcolati  al  saggio   di
interesse dell'1 per cento.


         Parte di provvedimento in formato grafico