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E-commerce - Sito web - Vendita on line prodotti di moda - sospensione cautelare della connessione

E-commerce - Sito web - Vendita on line prodotti di moda - sospensione cautelare della connessione - Tutela consumatore ANTITRUST E GUARDIA DI FINANZA BLOCCANO LA CONNESSIONE AD UN SITO DI VENDITA ON LINE DI PRODOTTI DI MODA - Misura adottata per la prima volta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la sospensione cautelare della connessione ad un sito nei cui confronti vi sono state segnalazioni di pratiche scorrette ritenute invasive. Si tratta del sito della società Private Outlet. Si rafforza l’azione dell’Antitrust e della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori che acquistano su Internet: l’Autorità ha infatti deciso di bloccare, in via cautelare, l’accesso a un sito di vendita on line di prodotti di moda, in base alle denunce di diversi consumatori.

E-commerce - Sito web - Vendita on line prodotti di moda - sospensione cautelare della connessione - Tutela consumatore
ANTITRUST E GUARDIA DI FINANZA BLOCCANO LA CONNESSIONE AD UN SITO DI VENDITA ON LINE DI PRODOTTI DI MODA - Misura adottata per la prima volta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la sospensione cautelare della connessione ad un sito nei cui confronti vi sono state segnalazioni di pratiche scorrette ritenute invasive. Si tratta del sito della società Private Outlet.Si rafforza l’azione dell’Antitrust e della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori che acquistano su Internet: l’Autorità ha infatti deciso di bloccare, in via cautelare, l’accesso a un sito di vendita on line di prodotti di moda, in base alle denunce di diversi consumatori.

Si tratta del primo
provvedimento di blocco deliberato dall’Antitrust, reso possibile grazie alla collaborazione con il
Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, in applicazione del Codice del Consumo e
del Decreto legislativo sul commercio elettronico. La decisione è stata adottata nei confronti della società Private Outlet che, attraverso il proprio sito Internet, avrebbe diffuso contenuti in grado di indurre in errore i consumatori sulla disponibilità dei
prodotti offerti in vendita. Private Outlet vende on line prodotti di moda e del c.d. Lifestyle
riconducibili a griffe molto famose con sconti fino al 70% rispetto ai prezzi di listino.
Dalle segnalazioni ricevute è emerso che in numerosi casi la società non avrebbe consegnato ai
clienti la merce acquistata tramite il sito internet della stessa e, nei casi di avvenuta consegna, non
avrebbe rispettato i termini indicati al consumatore dopo l’acquisto, o avrebbe consegnato merce
diversa da quella ordinata. Alcuni segnalanti hanno fatto presente che, a fronte di proteste e reclami
per il mancato invio dei prodotti ordinati, la società avrebbe fornito via e-mail un codice di spedizione
di un noto corriere che avrebbe disconosciuto il codice di spedizione come proprio. Nei casi di
mancata consegna, la società non avrebbe restituito gli importi ricevuti a titolo di corrispettivo e
avrebbe ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, omettendo di rispondere ai
reclami inoltrati via e-mail, limitando anche l’operatività del numero telefonico dedicato al servizio
clienti. Infine, la società avrebbe opposto ostacoli alla sostituzione di prodotti risultati difformi da quelli
ordinati, in violazione degli obblighi di cui al regime di garanzia legale di conformità previsti a carico
del venditore. L’Antitrust ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero sufficienti per intimare alla società, che non
ha mai interloquito con gli uffici dell’Autorità, di sospendere ogni attività diretta a diffondere i
contenuti del sito. Per garantire l’efficacia della misura cautelare, a tutela dei consumatori, l’Autorità
ha realizzato il concreto oscuramento del sito, assicurato dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della
Guardia di Finanza, che ha comportato il blocco delle connessioni al sito stesso da tutto il territorio
nazionale. Comunicato Stampa Roma, 19.03.2012 dal sito antitrast


PS7677 – PRIVATE OUTELT-MANCATA CONSEGNA MERCE
Provvedimento n. 23349
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2012;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e
successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito,
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera 15 novembre 2007;
VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di
seguito, Direttiva sul commercio elettronico);
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
Finanza a norma dell’articolo 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS7677 del 27 gennaio 2012, volto a verificare l’esistenza di
pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice
del Consumo;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. FATTO
1 Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e molteplici segnalazioni pervenute
all’Autorità, anche attraverso la Direzione Contact Center, la società Private Outlet S.r.l. (di seguito, Private Outlet)
avrebbe diffuso, attraverso il proprio sito Internet, contenuti idonei ad indurre in errore i consumatori in merito alla
disponibilità dei prodotti offerti in vendita. Private Outlet opera nei settori della moda e del c.d. Lifestyle, proponendo
beni con sconti fino al 70% rispetto ai prezzi di listino. I prodotti offerti in vendita sono riconducibili a griffe molto
famose come ad esempio Valentino, Ferrè, Dolce e Gabbana, Breil, Casio, FAS ecc. Nel sito si afferma la disponibilità di
“oltre 600 marche”.
2 In particolare da numerose segnalazioni emerge che nella maggior parte dei casi il professionista non avrebbe
consegnato ai clienti la merce acquistata tramite il sito internet della società e, nei casi di avvenuta consegna, non
avrebbe rispettato i termini indicati al consumatore dopo l’acquisto o avrebbe consegnato merce diversa da quella
ordinata. Alcuni segnalanti hanno fatto presente, altresì che il professionista a fronte di proteste e reclami per il
mancato invio dei prodotti ordinati avrebbe fornito via e-mail un codice di spedizione del corriere Bartolini risultato alle
verifiche effettuate inesistente. Nelle segnalazioni si lamenta anche che, nei casi di mancata consegna, il professionista
non avrebbe mai restituito gli importi ricevuti a titolo di corrispettivo e avrebbe ostacolato l’esercizio dei diritti
contrattuali dei consumatori, omettendo di rispondere ai reclami inoltrati via e-mail, limitando altresì l’operatività del
numero telefonico dedicato al servizio clienti. Infine, il professionista avrebbe opposto ostacoli alla sostituzione di
prodotti risultati difformi da quelli ordinati, nonostante gli stessi fossero coperti dalla garanzia legale ai sensi degli artt.
130 e seguenti del Codice del Consumo.
3 Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 27 gennaio 2012 è stato avviato il procedimento istruttorio
PS7677, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, al
fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 24
e 25 lettera d), del Codice del Consumo.
4 Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, è
Private Outlet. La società opera nel settore del commercio elettronico attraverso il sito internet ubicato all’indirizzo IP
78.109.87.200 al quale corrispondono, tra gli altri, i seguenti nomi a dominio: privateoutlet.com, it.privateoutlet.com,
uk.privateoutlet.com, es.privateoutlet.com, fr.privateoutlet.com, privateoutlet.fr, de.privateoutlet.com,
espacemax.com, fr.espacemax.privateoutlet.com, www.espacemax.com, www.privateoutlet.biz,
www.privateoutlet.com.
5 Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la parte è stata invitata, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, del Regolamento, a presentare memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per la
sospensione provvisoria della pratica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Private Outlet non
ha prodotto memorie difensive, né documenti.
6 In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” consistono:
a) in informazioni non rispondenti al vero che il professionista avrebbe reso, attraverso il proprio sito web, in merito
alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita. Tale condotta potrebbe integrare una pratica
commerciale ingannevole in violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo;
b) nella mancata restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per gli acquisti effettuati nei siti del
professionista, nonché negli ostacoli opposti all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori, anche
mediante l’omessa risposta ai reclami e la ridotta funzionalità della linea telefonica dedicata al servizio clienti. Tali
condotte potrebbero integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera, d), del Codice
del Consumo;
c) nella mancata prestazione della garanzia legale di conformità rispetto ai beni venduti. Tale condotta potrebbe
integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.
II. VALUTAZIONI
7 Sotto il profilo del fumus boni iuris gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie le pratiche
commerciali descritte in violazione degli articolo 20, 21 comma 1 lettera b), 24 e 25, lettera d), del Codice del
Consumo, in quanto il sito è attualmente accessibile e continuano ad arrivare segnalazioni in merito al perdurare dei
comportamenti su indicati.
8 Tali condotte appaiono infatti, già ad un primo esame, suscettibili di falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico dei consumatori in quanto:
a) attraverso il sito web del professionista sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla reale
disponibilità dei prodotti offerti in vendita. Nella fase di conclusione dei singoli contratti, sarebbero fornite informazioni
non rispondenti al vero in ordine ai tempi di consegna della merce;
b) verrebbe ritardata, o di fatto negata, la restituzione degli importi corrisposti per l’acquisto delle merci offerte in
vendita, anche su richiesta dei consumatori a seguito dell’omessa consegna. Verrebbero ostacolati i diritti contrattuali
riconosciuti agli acquirenti attraverso l’omessa risposta ai reclami e la scarsa accessibilità della linea telefonica dedicata
al servizio clienti;
c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime della garanzia legale di conformità, di cui alle disposizioni del Codice
del Consumo, sarebbe ostacolata la restituzione dei prodotti difformi da quelli ordinati.
9 Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che l’attualità delle condotte sopra descritte, testimoniata dal
perdurante flusso di segnalazioni, e la perdurante accessibilità del sito web del professionista appaiono idonee, nelle
more del procedimento, a raggiungere una molteplicità di consumatori, potendoli indurre ad assumere una decisione
commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti di prodotti di cui non sono certi la
disponibilità, l’effettiva consegna, né i tempi della stessa.
RITENUTO che i comportamenti descritti risultano particolarmente gravi ed invasivi nei confronti dei destinatari e che
sia necessario, ai fini della tempestività dell’intervento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati
della Guardia di Finanza;
DISPONE
a) ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, che la
società Private Outlet S.r.l. sospenda ogni attività diretta a diffondere i contenuti del sito internet indicato al punto 4
del presente provvedimento accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;
b) ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 15, comma 2, e dell’articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9
aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile l’indirizzo IP 78.109.87.200 al quale
corrispondono i seguenti nomi a dominio: privateoutlet.com, it.privateoutlet.com, uk.privateoutlet.com,
es.privateoutlet.com, fr.privateoutlet.com, privateoutlet.fr, de.privateoutlet.com, espacemax.com,
fr.espacemax.privateoutlet.com, www.espacemax.com, www.privateoutlet.biz e www.privateoutlet.com, impediscano
l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti
dal territorio italiano;
c) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19
marzo 2001, n. 68, che l’Autorità per l’identificazione dei soggetti sopra individuati si potrà avvalere della
collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò
necessaria;
d) che in luogo dei contenuti sospesi sia resa visibile la pagina web contenente l’avviso di cui al documento allegato,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
e) che la società Private Outlet S.r.l. comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di
sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso inviando una relazione dettagliata
nella quale vengono illustrate le misure adottate.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del
Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente
eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende
l’esecuzione dello stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it