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Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - costituzione delle parti - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12415 del 16/06/2015

Atto di riassunzione - Notificazione al difensore munito di poteri di mera assistenza della parte - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12415 del 16/06/2015

L'atto di riassunzione della causa, conseguente alla declaratoria di incompetenza pronunciata dal pretore, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., all'avvocato dichiaratosi procuratore costituito della parte, la quale, in forza della formulazione dell'art. 82 cod. proc. civ. applicabile "ratione temporis", può stare in giudizio pure con la sola assistenza di difensore privo di rappresentanza processuale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12415 del 16/06/2015