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assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006

Diritto di manleva dell'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato, nei confronti dell'assicuratore - Esercizio del diritto per la prima volta nel nuovo giudizio instaurato a seguito della estinzione o nullità del precedente giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Forme di esercizio - Prescrizione - Termine annuale di cui all'articolo 2952 cod. civ. - Decorrenza - Sospensione - Presupposti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'assicurato che, convenuto in giudizio dal danneggiato, non abbia fatto valere nei confronti dell'assicuratore il diritto di essere manlevato delle conseguenze negative della lite, non è preclusa la possibilità di proporre la domanda di garanzia nel nuovo processo che si instauri a seguito della declaratoria di estinzione ovvero di nullità del primo giudizio, essendo egli unicamente onerato del rispetto delle forme e dei termini di cui agli articoli 167 e 269 cod. proc. civ., nonché del termine di prescrizione annuale di cui all'articolo 2952 cod. civ.. Tale ultimo termine, in particolare, decorre dalla richiesta di risarcimento all'assicurato o dall'esercizio dell'azione, ma rimane sospeso, per effetto della conoscenza che, della richiesta o dell'azione, abbia in qualsiasi modo avuto l'assicuratore, per tutto il tempo occorrente a che il credito del danneggiato diventi liquido ed esigibile, ossia finché la sentenza di condanna non sia divenuta definitiva. (Nella fattispecie, danneggiante e compagnia di assicurazioni erano stati citati insieme per il risarcimento del danno derivante da un investimento stradale; la compagnia di assicurazioni aveva transatto la lite e il giudizio era stato riassunto, in quanto interrotto per la morte di una delle parti danneggiate, nei confronti del solo danneggiante per l'integrale risarcimento; il giudizio, così riassunto, conclusosi con la condanna del danneggiante, era stato peraltro dichiarato nullo dalla corte di merito, che aveva rimesso le parti davanti al primo giudice; nel nuovo giudizio, il danneggiante aveva chiamato in causa la compagnia di assicurazioni per esserne manlevato e il tribunale aveva condannato al risarcimento degli ulteriori danni, in solido, assicurato ed impresa assicuratrice, l'appello della quale, per non essere tenuta a pagare alcun'altra somma a seguito della transazione, era stato accolto dalla corte territoriale, che pure rigettava l'appello incidentale condizionato dell'assicurato ritenendo tardiva la chiamata in garanzia e comunque estinto il diritto di manleva per il decorso del termine prescrizionale: sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006