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legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008

Azione proposta dal figlio per far valere un credito del genitore defunto - Mancata affermazione della qualità di erede - Difetto di legittimazione attiva - Insussistenza - Fondamento - Compimento di un atto presupponente necessariamente la volontà di accettare l'eredità e da poter realizzare solo nella qualità di erede. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008

Non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'eredità, qual é necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 cod. civ. , agendo giudizialmente nei confronti del debitore del "de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ..

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16002 del 13/06/2008