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riassunzione, in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011

Atto di riassunzione - Riproduzione delle domande della citazione originaria - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme ancorché non trascritte.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011