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Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari - dlgs 92/2016

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92 Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. (16G00104) (GU n.126 del 31-5-2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante disposizioni di
delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l'articolo
1, commi 610 e 613;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Ritenuto che il tempestivo esercizio della delega consente, con
l'attuazione anche parziale del regime transitorio di cui
all'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, il
mantenimento in servizio senza soluzione di continuita' e previo
giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, attesa l'imminente scadenza
del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Primo mandato dei magistrati onorari in servizio

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice
procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un
primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo
quanto disposto dall'articolo 2.
2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo
anno di eta'.

Art. 2 Procedura di conferma

1. La domanda di conferma e' presentata, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la
conferma e' richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di pace
la domanda di conferma e' presentata al presidente del tribunale nel
cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda di conferma e'
trasmessa al Consiglio giudiziario.
2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica
redigono un rapporto sull'attivita' svolta dal magistrato onorario,
relativo alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza,
all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e
dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati,
a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti,
relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia
degli atti e dei provvedimenti esaminati, all'autorelazione del
magistrato onorario, alle statistiche dell'attivita' svolta nei due
anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, e'
trasmesso al Consiglio giudiziario.
3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei
provvedimenti.
4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il
giudizio di idoneita' ai fini della conferma. Il giudizio e' espresso
a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se
ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2,
tenuto conto altresi' del parere del Consiglio dell'ordine
territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso
il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere
del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti
specifici incidenti sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con
particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e
oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica.
5. Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno
riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o piu' sanzioni
disciplinari diverse dall'ammonimento.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma.
7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
8. La procedura di conferma e' definita entro ventiquattro mesi
dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,
come modificato dal presente decreto.
9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione
della procedura di conferma di cui al presente articolo. La conferma
dell'incarico produce effetti a far data dall'entrata in vigore del
presente decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari
cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
10. Per i magistrati onorari che, all'esito dell'elezione
straordinaria prevista dall'articolo 5, compongono la sezione
autonoma di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al
giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneita' e' espressa,
sulla base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio
superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla domanda
di conferma.

Art. 3 Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

"ART. 10 (Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)

1. Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma
per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per
l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:
a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso,
all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento
del medesimo;
b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il
tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;
c) al giudizio di idoneita' per la conferma nell'incarico;
d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle
funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione
di sanzioni disciplinari.
2. La sezione autonoma e' altresi' competente per l'espressione
dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di
organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita
inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle
determinazioni organizzative dell'attivita' dei vice procuratori
onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in
tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
3. La sezione autonoma e' composta, oltre che dai componenti di
diritto del consiglio giudiziario, da:
a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un
vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che
dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi
di cui all'articolo 9, comma 2;
b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e
due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace
che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto,
nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace
e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace
che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto,
nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.
4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza
della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del
consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il
componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale
forense non puo' partecipare alle discussioni e alle deliberazioni
della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che
esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale
presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto.";
b) l'articolo 12-ter e' sostituto dal seguente:

"ART. 12-ter (Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari
componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario).

1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti
della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente
a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le
liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna
lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al
numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato
puo' essere inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista. Le
firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono
autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un
magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste
dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della
Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi
delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle
categorie di magistrati onorari di cui all'articolo 10, ed esprime il
voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista
votata.";
c) all'articolo 12-quater, la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari".
d) all'articolo 13, comma 2, le parole: "ed il componente
rappresentante dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti:
"ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei
vice procuratori onorari".

Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ed i giudici di pace"
sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice
procuratori onorari";
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "ed i giudici di pace"
sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice
procuratori onorari";
c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "e dei giudici di pace" sono
sostituite dalle seguenti: "dei giudici onorari di pace e dei vice
procuratori onorari", le parole: "sia per i giudici di pace" sono
sostituite dalle seguenti: "sia per i giudici onorari di pace e per i
vice procuratori onorari" e le parole: "non piu' di trecento
magistrati e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: " non
piu' di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice
procuratori onorari";
2) al comma 2, primo periodo, le parole: "distinti tra
magistrati ordinari e giudici di pace" sono sostituite dalle
seguenti: "distinti tra magistrati ordinari e onorari" e, al terzo
periodo, le parole: " I magistrati o i giudici di pace" sono
sostituite dalle seguenti: "I magistrati, i giudici onorari di pace o
i vice procuratori onorari";
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "al doppio di quello dei magistrati e
dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "al doppio di
quello dei magistrati ordinari e onorari";
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Il voto del
giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario e' espresso
indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre,
essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario
del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista
votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale,
dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la
pone nell'urna.";
e) all'articolo 8, le parole: " A4 e A5" sono sostituite dalle
seguenti: "A4, A5 e A5-bis";
f) all'allegato A5 le parole: "giudici di pace" sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: "giudici onorari di pace" e le
parole: "giudice di pace" sono sostituite dalle seguenti: "giudice
onorario di pace";
g) dopo l'allegato A5 e' aggiunto il seguente:

"Allegato A5-bis (articolo 8)
Modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori
onorari dei consigli giudiziari (colore bianco)

ELEZIONE DEI COMPONENTI VICE PROCURATORI ONORARI DEL CONSIGLIO
GIUDIZIARIO

Presso la Corte di appello di -----

|========|======================================|
| Lista | Componente vice procuratore onorario |
|--------|--------------------------------------|
| | |
|========|======================================|

Art. 5 Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della
sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari

1. In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo
12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le
elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per
i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella
penultima domenica e nel lunedi' seguente del mese di luglio
immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, i giudici di pace che
compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui
al presente articolo.
3. La proclamazione degli eletti determina la decadenza dalla
carica dei giudici di pace che, alla data della predetta
proclamazione, gia' compongono le sezioni autonome dei consigli
giudiziari.
4. Alle elezioni straordinarie previste dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35.
5. Le schede sono fornite dal Ministero della giustizia, a norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, a
ciascuna Corte di appello o sezione distaccata entro venti giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. I magistrati onorari eletti a norma del presente articolo
restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui
ambito e' istituita la sezione autonoma della quale sono componenti.
7. Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati
onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze
assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella
composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6 Disposizioni di coordinamento

1. Per lo svolgimento delle elezioni straordinarie previste
dall'articolo 5 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni ad
esse relative, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,
e al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal
presente decreto, la categoria del "giudice onorario di pace" deve
intendersi composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai
giudici onorari di tribunale.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al comma 1 che hanno riguardo alla consistenza
dell'organico dei magistrati onorari si considerano le piante
organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni
numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari stabilite dal Consiglio superiore della
magistratura.

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2016

MATTARELLA