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domanda giudiziale - citazione - contenuto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013

Esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda - Omissione o assoluta incertezza degli stessi - Nullità della citazione - Accertamento caso per caso - Criteri di valutazione - "Ratio legis" - Tutela del diritto di difesa del convenuto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013

La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013