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Competenza del giudice di pace secondo equità - Rivalutazione monetaria - Cumulo con capitale ed interessi - Configurabilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008

Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., con il capitale e gli interessi.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008