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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5065 del 03/03/2009

Sentenze del giudice di pace rese secondo equità - Vizi denunziabili - Liquidazione delle spese in violazione della tariffa professionale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Quando il giudice di pace abbia pronunciato la propria sentenza secondo equità, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 40 del 2006, avverso tale decisione è inammissibile il ricorso per cassazione col quale si denunci l'erronea quantificazione delle spese di lite, in violazione delle tariffe fissate dal Consiglio Nazionale Forense e approvate con decreto ministeriale. Tale censura si fonda infatti sulla violazione non di una norma processuale, ma di una norma sostanziale e priva di rilievo costituzionale o comunitario, come tale derogabile nei giudizi secondo equità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5065 del 03/03/2009