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Cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12197 del 06/06/2011

Incompletezza della copia notificata all'intimato - Attestazione, nell'originale del ricorso e da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'eseguita consegna di copia del ricorso - Conseguenze - Presunzione di conformità della copia all'originale completo - Condizioni - Fattispecie.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dall'intimato sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificatagli, nella specie per mancanza di alcuno dei fogli, non è fondata qualora l'originale del ricorso, depositato dal ricorrente a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., rechi in calce la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione dell'eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di quest'ultima, che detta attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata all'originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12197 del 06/06/2011