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Intervento di terzo - Indicazione di un terzo come effettivo obbligato da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario con il terzo - Esclusione - Fondamento

Civile - Intervento di terzo - Indicazione di un terzo come effettivo obbligato da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario con il terzo - Esclusione - Fondamento. In tema di obbligazioni contrattuali, ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale soggetto passivo dell'obbligazione, non si ha - per il solo fatto di questa indicazione - un rapporto necessariamente consortile di diritto sostanziale, né, quindi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. Civ. nei confronti del terzo indicato, non prospettandosi, ai fini della condanna del convenuto o del rigetto della domanda, altra esigenza, se non quella di accertare se costui sia, oppure no, l'effettivo debitore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11799 del 27/05/201 ---------------

Civile - Intervento di terzo - Indicazione di un terzo come effettivo obbligato da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario con il terzo - Esclusione - Fondamento. In tema di obbligazioni contrattuali, ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale soggetto passivo dell'obbligazione, non si ha - per il solo fatto di questa indicazione - un rapporto necessariamente consortile di diritto sostanziale, né, quindi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. nei confronti del terzo indicato, non prospettandosi, ai fini della condanna del convenuto o del rigetto della domanda, altra esigenza, se non quella di accertare se costui sia, oppure no, l'effettivo debitore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11799 del 27/05/201

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11799 del 27/05/201

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "I.N.M.-Neuromed srl" proponeva gravame avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, emessa nel gennaio 2000, che, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dalla ASL n. 3 Centro Molise di Campobasso avverso il decreto ingiuntivo n. 31/99 emesso dal Presidente del medesimo Tribunale in favore di essa Neuromed srl per la somma di L. 483.268.500 oltre accessori (come da fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nel biennio 1996-1997), previa revoca di quest'ultimo, aveva condannato la ASL n. 3 a corrisponderle la sola somma di Euro 48.338,82 oltre interessi (di cui alle due fatture nn. 2672/96 e 3116/96, relative a prestazioni effettuate nell'agosto e nel settembre 1996).
Aveva osservato il tribunale che: la Giunta regionale del Molise aveva adottato la Delib. 27 giugno 1996, n. 2110 (e poi pure quella n. 3252 del 1/9/97), nella quale si prevedeva che le strutture private convenzionate (qual era la Neuromed) avrebbero dovuto addebitare il costo delle prestazioni direttamente alla ASL dove erano ubicate (nella specie, dunque, alla ASL n. 2 Pentria di Isernia) anche per gli assistiti non residenti, la quale ultima avrebbe provveduto alla relativa liquidazione/pagamento ed al successivo addebito diretto alla ASL di residenza dell'assistito. Aveva rilevato poi che la Neuromed aveva stipulato, il successivo 4/6/97 proprio con la ASL n. 2 Pentria di Isernia un verbale di intesa volto a disciplinare il regime dei pagamenti in conformità a quanto previsto nella citata delibera per il periodo successivo a quello della sua adozione e, in particolare, per il periodo successivo al terzo trimestre 1996 (di qui la condanna al pagamento delle sole due precedenti fatture) e che la sottoscrizione da parte della Neuromed di tale verbale d'intesa non integrava un'accettazione della delegazione di pagamento effettuata dalla Regione nei confronti della ASL n. 2 Pentria, ma una ricognizione volta
all'individuazione del soggetto obbligato nel rapporto convenzionale stipulato dalla Neuromed con la Regione ed una contestuale implicita rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della ASL n. 3 Centro Molise di Campobasso per il periodo successivo al terzo trimestre 1996. Deduceva l'appellante che detta sentenza era ingiusta in quanto:
1) il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza della legittimazione passiva dell'ASL n. 3, stante la cui sussistenza esso avrebbe dovuto rigettare l'opposizione di quest'ultima in quanto basata sulla sola eccezione della sua carenza;
2) la citata delibera della Giunta regionale (n. 2110 del 27/6/96) non avrebbe potuto legittimamente porre in essere una delegazione di pagamento a carico della ASL n. 2 Pentria di Isernia in luogo della ASL n. 3 Centro Molise di Campobasso, essendo la prima estranea all'erogazione del servizio;
3) nessun atto ricognitivo ne' di rinuncia aveva effettuato la Neuromed nel sottoscrivere il verbale di intesa del 4/6/97 con la ASL n. 2 Pentria di Isernia, restando nei propri confronti obbligata esclusivamente la ASL n. 3 Centro Molise di Campobasso in favore dei cui assistiti erano state rese le prestazioni e che si era anche obbligata espressamente a pagarle con la prodotta nota del 18/8/93. In via istruttoria, l'appellante ha poi chiesto ammettersi le prove tutte articolate all'udienza di 10 grado del 10/5/02, non ammesse dal Giudice con ordinanza fuori udienza del 15/1/03.
La parte appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello. La Corte d'appello di Campobasso con sentenza 113/08 rigettava il gravame.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Neuromed sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso la ASL 3 di Campobasso che ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Asl 2 Pentria d'Isernia.
Il motivo è palesemente infondato . Nel caso di specie non sussiste, infatti, alcun litisconsorzio necessario onde nessuna integrazione del contraddittorio era necessaria conformemente a quanto già ritenuto da questa Corte che ha affermato che in tema di obbligazioni contrattuali,ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale soggetto passivo dell'obbligazione, non si ha, per il solo fatto di questa indicazione, un rapporto necessariamente consortile di diritto sostanziale, ne', quindi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., nei confronti del terzo indicato, non prospettandosi, ai fini della condanna del convenuto o del rigetto della domanda, altra esigenza, se non quella di accertare se costui sia oppure no l'effettivo debitore. (Cass. 188-63; Cass. 2933/66).
Con il secondo motivo la ricorrente afferma che , avendo la ASL 3 limitato l'opposizione al decreto ingiuntivo alla sola deduzione della sua carenza di legittimazione ad processum e non già alla sua mancanza di legittimazione sostanziale , il rigetto della prima avrebbe dovuto necessariamente comportare il rigetto dell'opposizione.
Anche tale motivo è infondato e per certi versi inammissibile. La Corte d'appello ha motivato sul punto rilevando che il giudice di primo grado si era pronunciato sulla eccepita carenza di legittimazione passiva rigettandola per i pagamenti dovuti fino a tutto il terzo trimestre del 1996 e riconoscendola per i periodi successivi.
Da tale motivazione si deduce che quella che era stata in realtà dedotta era la legittimazione sotto il profilo sostanziale e non già sotto il profilo processuale poiché ciò di cui si controverteva era la effettiva titolarità o meno del rapporto obbligatorio dal lato passivo.
In ogni caso, il motivo è privo di autosufficienza poiché la società ricorrente avrebbe dovuto riportare i brani degli scritti difensivi della controparte nonché della sentenza di primo grado dai quali poteva dedursi che l'opposizione a decreto ingiuntivo era basata sulla eccezione di carenza di legittimazione processuale e non già sostanziale.
Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce che erroneamente i primi giudici hanno ritenuto esservi stata una delegazione di pagamento. Quest' ultima, infatti ,doveva escludersi - secondo la ricorrente - sia sotto i profili civilistici e sia sotto quelli pubblicistici.
La prima doglianza relativa ai profili civilistici è inammissibile dal momento che la sentenza impugnata non ha ritenuto la sussistenza di tali profili ed, anzi, ha osservato che anche il giudice di prime cure aveva escluso l'esistenza di tale delegazione e che su tale punto non vi era stata impugnazione incidentale da parte della Neuromed onde si era formato il giudicato interno (v. pg 10 sentenza appello). Tale ratio decidendi non è stata in alcun modo oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente onde la censura è inammissibile.
La seconda doglianza contesta la decisione della Corte d'appello che ha ritenuto nel caso di specie l'esistenza di una fattispecie di carattere pubblicistico con cui, in osservanza della L.R. n. 2 del 1995, art. 12 era stata adottata la delib. Regionale n. 2110 del 1996 che stabiliva che le strutture private convenzionate (qual è la Neuromed) avrebbero dovuto addebitare il costo delle prestazioni direttamente alla ASL dove erano ubicate (nella specie, dunque, alla ASL n. 2 Pentria - Isernia) - a anche per gli assistiti non residenti, la quale ultima avrebbe provveduto alla relativa liquidazione/pagamento ed al successivo addebito diretto alla ASL di residenza dell'assistito.
La Corte d'appello ha ulteriormente argomentato che tale delibera rivestiva carattere vincolante anche per la Neuromed che, in quanto legata da un rapporto di convenzione con la regione stipulato il 29.3.93, era comunque obbligata , ai sensi della L. n. 833 del 1978, artt. 41 e 42 all'osservanza delle delibere di quest'ultima e che ,m ogni caso, non avendo essa impugnata la Delib. n. 2110 del 1996 innanzi al Tar, la legittimità di quest'ultima non era ormai suscettibile di sindacato e neppure la stessa poteva essere oggetto di disapplicazione nel presente procedimento essendo pienamente conforme alla legislazione nazionale e regionale. Tale argomentazione,che riveste carattere decisivo e dirimente, non è oggetto di specifica censura.
La ricorrente contesta infatti tale motivazione sostenendo che la regione non avrebbe potuto effettuare una tale ricognizione accertativa essendo estranea all'erogazione del servizio e restando comunque debitrice la Asl 3, anche se deputata al pagamento era l'Asl 2, ma non si sofferma a contestare che la delibera di cui sopra era per essa vincolante e non contesta che la mancata impugnazione innanzi al Tar ne avesse resa ormai insindacabile la sua legittimità e che la stessa fosse quindi pienamente applicabile. A tale ultimo proposito si limita ad affermare genericamente che, dovendosi l'atto amministrativo regionale interpretare in conformità alla normativa applicata, non si poneva neppure il problema di una sua impugnazione innanzi al giudice amministrativo, ma tale apodittica affermazione è in realtà priva di significato perché gli atti amministrativi vanno interpretati per quello che è il loro contenuto e se esso è contrario alla legge devono essere oggetto d'impugnazione.
La Corte d'appello ha poi sostenuto con ulteriore ratio decidendi che, in ogni caso, con il successivo atto del 4/6/97 la Neuromed aveva stipulato proprio con l'ASL n. 2 Pentria di Isernia un verbale di intesa volto a disciplinare il regime dei pagamenti in conformità a quanto previsto nella citata Delib. n. 2011 del 1997 per il periodo successivo a quello della sua adozione e, in particolare, per il periodo successivo al terzo trimestre 1996 e che la sottoscrizione da parte della Neuromed di tale verbale d'intesa aveva comportato non già un'accettazione della delegazione di pagamento effettuata dalla Regione nei confronti della ASL n. 2 Pentria, ma una ricognizione volta all'individuazione del soggetto obbligato nel rapporto convenzionale stipulato dalla Neuromed con la Regione e che tale sottoscrizione aveva comportato una confessione stragiudiziale fatta ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, alla Asl 2 di Isernia ed alla regione in ordine alla non debenza ad essa Euromed di somme da parte di altri soggetti.
Tale ulteriore ratio decidendi non risulta in alcun modo censurata dalla ricorrente che nulla deduce in proposito, in particolare in riferimento alla confessione stragiudiziale.
Il motivo non può in definitiva trovare accoglimento. Il quarto motivo, con cui la ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, e, in particolare, della prova per testi, dell'esibizione ex art. 210 e della CTU, è inammissibile.
La ricorrente non censura infatti in modo specifico le plurime rationes decidendi in base alle quali era stato rigettato il motivo di appello sul punto.
In particolare non vengono censurate con adeguate argomentazioni, ovvero non vengono censurate affatto: la ritenuta genericità dei mezzi di prova richiesti; l'inidoneità del rinvio per relationem a richieste non ammesse in prime cure; la mancanza di specifici motivi volti a censurare l'ordinanza del giudice di prime cure che non aveva ammesso le istanze in esame; la mancata impugnazione di detta ordinanza nella udienza successiva alla sua emanazione. Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it