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Civile - norme sul rito - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008

Omesso mutamento dal rito del lavoro a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Esclusione - Motivo di impugnazione - Deducibilità - Condizioni e limiti.

L'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008