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Civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 27/05/2005

Dichiarazione di contumacia del convenuto - Pronuncia della sentenza - Appello del convenuto dichiarato contumace e soccombente nel merito - Deduzione della sola nullità della citazione - Ammissibilità - Sussistenza - Conseguenze - Decisione sul merito della causa - Modalità - Previo rilievo della nullità degli atti processuali del giudizio di primo grado e della sentenza - Sanatoria "ex nunc" della citazione di primo grado - Rinnovazione a richiesta degli atti dichiarati nulli - Erronea declaratoria dell'inammissibilità dell'appello - Ricorso per cassazione - Cassazione con rinvio al giudice d'appello - Prescrizione al medesimo dei principi suindicati - Fattispecie in tema di nullità della citazione per omessa indicazione della data di udienza.

Nullità della citazione di primo grado - Dichiarazione di contumacia del convenuto - Pronuncia della sentenza - Appello del convenuto dichiarato contumace e soccombente nel merito - Deduzione della sola nullità della citazione - Ammissibilità - Sussistenza - Conseguenze - Decisione sul merito della causa - Modalità - Previo rilievo della nullità degli atti processuali del giudizio di primo grado e della sentenza - Sanatoria "ex nunc" della citazione di primo grado - Rinnovazione a richiesta degli atti dichiarati nulli - Erronea declaratoria dell'inammissibilità dell'appello - Ricorso per cassazione - Cassazione con rinvio al giudice d'appello - Prescrizione al medesimo dei principi suindicati - Fattispecie in tema di nullità della citazione per omessa indicazione della data di udienza.

È ammissibile l'appello proposto dalla parte convenuta in primo grado, ivi dichiarata contumace e rimasta soccombente, ancorché limitato alla sola deduzione di una nullità della citazione (nella specie per mancanza dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione) senza alcuna censura sul merito, e, quindi, di un vizio che non può comportare la rimessione della causa al primo giudice, non rientrando fra quelli indicate dalle tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. In questo caso il giudice dell'appello, una volta accertata la dedotta nullità, deve procedere - in applicazione dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ. - alla declaratoria della nullità degli atti processuali successivi alla citazione e, quindi, anche della sentenza di primo grado e, quindi, ritenuta verificata la sanatoria della nullità della citazione ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., da intendersi, tuttavia - a differenza di quanto prevede il terzo comma dell'art. 164 cod. proc. civ. - avvenuta con effetti "ex nunc" (con ogni conseguenza in punto di verificazione di eventuali decadenze ed effetti interruttivi della prescrizione), deve provvedere alla decisione sul merito della domanda, che è imposta sia dall'art. 354 che dall'art. 112 cod. proc. civ., procedendo, se richiesto da alcuna delle parti, in applicazione dell'art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ., alla rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado. Inoltre, la Corte di Cassazione, allorché rilevi, essendone stata investita dal relativo motivo di ricorso, che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile l'appello per mancata deduzione di vizi di merito della sentenza, deve cassare con rinvio la sentenza impugnata prescrivendo al giudice del rinvio di procedere con le suddette modalità, tenendo conto delle eventuali decadenze "medio tempore" verificatesi in conseguenza della sanatoria "ex nunc" della citazione, deducibili ai sensi dell'art. 394, ultimo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 27/05/2005