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Ingiunzione- Decreto - Opposizione - Fattura

Ingiunzione - Decreto - Opposizione - Fattura - La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. Civ.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011

Ingiunzione - Decreto - Opposizione - Fattura -

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte di Cassazione,  Sez. 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011

Conforme: Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009

Natura di ordinario giudizio di cognizione - Mantenimento delle rispettive qualità di attore e convenuto - Conseguenze - Principi generali in tema di onere della prova - Applicabilità - Fattura - Prova in favore del soggetto emittente - Esclusione.

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009

Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 23 novembre 1987 il presidente del tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto all'Università degli Studi di Reggio Calabria il pagamento della somma di L. 55.9320.000 oltre interessi e spese in favore di Se.. Maria Teresa, titolare della SMI, da questa pretesi a titolo di corrispettivo per lavori di pulizia eseguiti presso la facoltà di Ingegneria.
Con atto 7 gennaio 1988 l'Università ha proposto, innanzi al tribunale di Reggio Calabria, opposizione avverso tale decreto eccependo, preliminarmente, la inesistenza di qualsiasi contratto tra le parti e, in subordine, la inidoneità delle fatture a costituire prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo e, comunque, la non congruità delle somme reclamate in assenza di accordo tra le parti.

Costituitasi in giudizio la Se.. ha resistito alla proposta opposizione deducendone la infondatezza.
Svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribunale con sentenza 15 marzo 1991 ha rigettato la opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Università degli Studi di Reggio Calabria, la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza 5-24 febbraio 2004 ha accolto la impugnazione e, per l'effetto, revocato il decreto opposto, compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia notificata il 26 luglio 2004 ha proposto ricorso, affidato a tre motivi Se.. Maria Teresa, titolare della SMI.

Con ordinanza 20 aprile 2007 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato. A seguito della eseguita rinnovazione, con atto 19 luglio 2007, della notificazione del ricorso si è costituita in giudizio, con controricorso 12 ottobre 2007 e date successive la Università degli Studi di Reggio Calabria.
Il P.G. ha chiesto la trattazione della causa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
L'Università degli Studi di Reggio Calabria ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Tra un soggetto di diritto pubblico e un privato - hanno osservato i giudici del merito - può sorgere obbligazioni solo se le parti, preventivamente, abbiano proceduto a stipulare un regolare contratto, che deve assumere forma scritta ad substantiam e l'inesistenza di tale vincolo non può essere superata neppure dalla prova della avvenuta esecuzione o dalla accettazione dell'ente. "Tale circostanza, puntualmente sollevata in prime cure (benché la inesistenza del contratto fosse rilevabile ex officio) - hanno evidenziato i giudici di secondo grado - non è stata neppure esaminata dal tribunale, certo per effetto di un errore materiale". Ne consegue, hanno concluso la propria indagine sul punto i giudici di appello, che la Se.. non poteva richiedere un decreto ingiuntivo per il soddisfacimento di un credito che mai si era giuridicamente formato, in assenza di contratto scritto.

2. La ricorrente censura la riassunta sentenza denunziando con il primo motivo "violazione delle norme processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.", avendo pronunciato, di ufficio la nullità del negozio su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti dall'appellante.

3. La deduzione è manifestamente infondata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture (o, come nella specie, servizi) spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371).

Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie sin dal primo atto difensivo l'opponente Università ha eccepito la inesistenza di un contratto tra le parti, e che le somme reclamate dalla SALA non trovavano alcun riscontro in una espressa pattuizione tra le parti, è palese che non sussiste la denunziata violazione dell'art. 112 c.p.c., ne' dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte di appello rilevato che tra le parti non era stato stipulato alcun contratto - nelle forme volute a pena di nullità dalla legge - che giustificasse la pretesa creditoria fatta valere dalla Se.., cioè - in pratica - per avere evidenziato che gli assunti della parte asseritamente creditrice erano rimasti privi di qualsiasi riscontro probatorio.

4. "In ordine all'accolta eccezione di nullità del monitorio, emesso su semplici fatture, v'è da rilevare - assume con il secondo motivo parte ricorrente - che la opposizione, al di là di qualsiasi rilievo relativo alla prova scritta posta a fondamento del monitorio da luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel corso del quale per il credito fatto valere, l'opposto ha la possibilità di provare altrimenti la propria pretesa, così come è avvenuto nel caso di specie".
La deduzione, oltre che inammissibile, perché il motivo è formulato senza l'osservanza delle forme imposte a pena di inammissibilità dal combinato disposto di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., è - comunque - manifestamente infondata, atteso che nella specie la opposizione spiegata dalla Università è stata accolta proprio perché essa Se.. non ha dato alcuna prova del proprio credito, e, cioè, da un lato, dell'esistenza di un valido contratto inter partes che prevedesse la esecuzione delle attività descritte nelle fatture invocate, dall'altro, la avvenuta esecuzione, da parte sua, del contratto in parola.

5. Con il terzo, e ultimo motivo la ricorrente cen-sura la sentenza impugnata perché "la Corte di appello ha ignorato l'esistenza della domanda di indebito arricchimento, formulata già in primo grado (v. p. 4 della comparsa di costituzione in tribunale del 26 febbraio 1988) e riproposta in appello ...".

6. A prescindere da ogni altra considerazione, quanto - ancora una volta - alla inammissibilità della censura per la sua non conformità ai precetti tassativi di cui al combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c., la deduzione è, al parti delle precedenti, manifestamente infondata alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice.

Deve, in particolare, al riguardo, ribadirsi che nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande ricovnenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta (In termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13086; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2529; Cass. 14 dicembre 2005, n. 27573).

Essendosi i giudici a quibus attenuti al ricordato principio è evidente, come anticipato, la manifesta infondatezza anche di tale motivo.

7. Risultato infondato in ogni sua parte, in conclusione, il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

 P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari e oltre spese prenotate a debito e oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 14 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it