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Civile - passaggio in decisione della casa – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13163 del 27/05/2013

Rimessione sul ruolo per consentire nuova produzione - Obbligo del giudice - Insussistenza - Omesso esame della corrispondente istanza dell'interessato - Irrilevanza.

Nessun obbligo sussiste per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una nuova produzione, nè lo stesso è tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell'interessato, non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l'indicato momento.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13163 del 27/05/2013