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Civile - capacità processuale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011

Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Raggiungimento della maggiore età dopo la notificazione dell'atto introduttivo - Difetto di legittimazione del genitore - Successiva costituzione del figlio - Sanatoria "ex tunc" - Ammissibilità - Fondamento - Portata.

Il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011