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Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - servizi di telecomunicazione - radio e televisione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6996 del 28/03/2006

Offerte fatte direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo - Obbligo di informazione sul diritto di recesso - Offerta di adesione ad una associazione quale condizione per la fruizione dei servizi presentati - Obbligo informativo - Sussistenza - Fondamento.

L'obbligo di informazione sulla facoltà di recesso nel caso di offerte fatte direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo, previsto dal combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 e dell'art. 10 del d.m. 9 dicembre 1993, n. 581 (recante il regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, in attuazione dell'art. 8, comma quindicesimo, della legge 6 agosto 1990, n. 223), ricorre anche nel caso in cui vengano offerti al pubblico servizi la cui fruizione è subordinata all'iscrizione ad una associazione (nella specie, di club privati), tramite indicazione dell'importo della quota annua e del numero di telefono cui rivolgersi per aderire alla stessa. L'art. 10 del d.m. n. 581 del 1993 disciplina, infatti, con il rinvio all'art. 9 del d.lgs. n. 50 del 1992, i "contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati da impresa diversa dalla concessionaria sulla base di offerte effettuate direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo", tra i quali rientrano, stante l'ampiezza dell'espressione usata, anche quelli preordinati a consentire l'accesso a detta fornitura: sicché anche l'adesione ad una associazione - la quale può bene svolgere una attività d'impresa ed essere qualificata come "imprenditore commerciale" ai fini della disciplina in esame - quale condizione per accedere ai servizi presentati, deve ritenersi soggetta al diritto di recesso previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 1992, rimanendo tale diritto distinto dal generale diritto di recesso dall'associazione contemplato dall'art. 24 cod. civ., poiché non fa perdere "ex nunc" la qualità di associato, ma esclude retroattivamente ed in radice l'acquisto di detta qualità, conformemente alle finalità di tutela di un soggetto ritenuto "debole" sottese al citato art. 4.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6996 del 28/03/2006