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Urbanistica - In genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11260 del 15/10/1992

Norme edilizie sui rapporti di vicinato - Mancato rispetto - Controversie civili relative - Sanatoria prevista dalla legge n. 47 del 1985 - Conseguimento - Influenza su dette controversie - Ammissibilità - Esclusione.

Le disposizioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - sul così detto condono edilizio -, che prevedono, in pendenza della trattazione della domanda di "concessione in sanatoria", la sospensione di procedimenti amministrativi o penali iniziati in relazione all'accertata violazione, non operano con riguardo alle controversie civili originate dall'assunto di mancato rispetto delle norme edilizie sui rapporti di vicinato, la cui osservanza prescinde dalla regolarità o meno dell'opera sotto il profilo delle prescrizioni che concernano il rapporto fra il privato e la P.A. e sono funzionali all'ordinato sviluppo edilizio. Ne consegue che sull'esito delle dette controversie non può avere alcuna incidenza il conseguimento della sanatoria da parte del trasgressore, conservando i vicini lesi dall'irregolare costruzione il diritto di ottenere il risarcimento dei danni o la riduzione in pristino dei luoghi, a seconda che siano state violate norme di regolamenti locali sulle distanze ovvero del codice civile.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11260 del 15/10/1992