Caccia - ordinamento amministrativo - regioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20979 del 05/10/2007
Norme a tutela dell'esercizio della caccia - Dedotta violazione del diritto costituzionale al godimento della proprietà privata in fattispecie relativa all'apposizione di cartelli di divieto di caccia sul proprio fondo - Ordinanza ingiunzione per mancanza di autorizzazione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 842 cod.civ., in quanto consenta l'esercizio della caccia nei fondi appartenenti a privati proprietari (salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia), e dell'art. 15 della L. n. 157/1992 con riferimento all'art. 25 L. reg. Toscana n. 3 del 1994, in quanto non permetta di tutelare il proprio fondo mediante l'apposizione di cartelli di divieto di esercizio della caccia, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. e all'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, è manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione riguardante l'abusiva installazione di cartelli di divieto di caccia sul proprio terreno in difetto di autorizzazione amministrativa, attesa la natura meramente conoscitiva della predetta autorizzazione prevista dalla normativa regionale con riferimento alla istituzione di fondi chiusi all'attività venatoria a fini di protezione della fauna selvatica omeoterma.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20979 del 05/10/2007