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Provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria - Cass. Sent. 15702/2019

Commercio con l'estero - cambio (o scambi) - valuta o divisa estera - infrazioni valutarie (esportazione di capitali) -Provvedimento di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria- Impugnazione- Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In tema di impugnazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell'art. 13, c.3. del d.lgs n. 109 del 2007, nella formulazione ratione temporis applicabile. La disposizione prevede che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria debba essere disciplinata dall'art. 32 del.d.p.r. n. 148 del 1988 (T.U. in materia valutaria) nel quale è previsto il rinvio quanto al plesso giurisdizionale ed al procedimento alla l. n.689 del 1981. Deve, conseguentemente, escludersi, un'applicazione estensiva del successivo art. 14 del d.lgs n. 109 del 2007 che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato territorialmente nel TAR Lazio, limitatamente alle fattispecie descritte dalla norma.

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15702 del 11/06/2019 (Rv. 654211 - 01)

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