Skip to main content

famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - effetti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15100 del 16/07/2005

Dichiarazione giudiziale di paternità naturale - Morte del padre naturale - Obbligo di mantenimento del figlio naturale a carico degli eredi del padre naturale - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15100 del 16/07/2005

Il figlio naturale riconosciuto è erede del genitore naturale alla stessa stregua dei figli legittimi onde il suo diritto al mantenimento da parte del genitore naturale deceduto si converte in diritto ereditario laddove nulla può essere chiesto a tale titolo agli altri eredi, gravando su di essi l'obbligo di mantenimento e/o alimentare solo a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 580 e 594 cod. civ. (Affermando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la statuizione con cui la corte d'appello, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, aveva riformato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva condannato gli eredi del padre naturale al pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio naturale).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15100 del 16/07/2005