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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007

Domanda di separazione personale tra coniugi e domanda di restituzione di beni - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo delle domande - Inammissibilità - Mancanza di connessione - Rilevabilità d'ufficio per la prima volta in appello - Esclusione - Fondamento.

Proposta nei confronti del coniuge, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, soggetto al rito camerale, una domanda di restituzione di somme di danaro o di beni mobili al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 cod. proc. civ., la trattazione unitaria delle cause, può essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza, in analogia a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 40, di talché essa non può essere rilevata d'ufficio per la prima volta in appello al fine di dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione, esaminata e decisa nel merito in primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007