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Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Esecuzione su beni e frutti

Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013

 

L'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602.

 

Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicchè, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.