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Adozione di provvedimenti in favore dei minori

Famiglia - provvidenze per la famiglia, la maternità e l'infanzia - in genere - adozione di provvedimenti in favore dei minori, ex art. 337 ter c.c. - competenza del giudice ove si trova la residenza abituale del minore - conflitto positivo di competenza - applicazione del criterio della prevenzione - esclusione - competenza funzionale - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27741 del 31/10/2018

>>> Il procedimento di cui all'art. 337 ter c.c., volto all'adozione dei provvedimenti in favore dei figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale di quest'ultimo, inteso come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni, sicché, in caso di conflitto positivo di competenza, quest'ultima dovrà radicarsi innanzi al giudice funzionalmente competente e non facendo ricorso al criterio di prevenzione di cui all'art. 39, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi luogo di residenza abituale del minore, quello dei nonni materni ove la madre, priva di occupazione, aveva trovato precaria ospitalità).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27741 del 31/10/2018