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Calunnia - In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato e' esclusa

Calunnia - In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato e' esclusa solo qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza -la mancanza di consapevolezza della innocenza - indispensabile per escludere il dolo di calunnia - sussiste quando si abbia ragionevole motivo, tratto da dati seri e pregnanti, da parte del denunciante di ritenere la colpevolezza dell'imputato. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 3 novembre 2010, n. 38644)

Calunnia - In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato e' esclusa solo qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza -la mancanza di "consapevolezza della innocenza" - indispensabile per escludere il dolo di calunnia - sussiste quando si abbia ragionevole motivo, tratto da dati seri e pregnanti, da parte del denunciante di ritenere la colpevolezza dell'imputato. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 3 novembre 2010, n. 38644)


Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 3 novembre 2010, n. 38644

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 dicembre 2005, il Tribunale di Latina dichiarava M.W. colpevole di calunnia per avere falsamente accusato il curatore del fallimento Gi. srl, dott. Ro. Ca. , di truffa appropriazione indebita e falso in relazione alla sottovalutazione del macchinario e della merce della societa' fallita, al fine di determinare un indebito arricchimento della societa' acquirente e la percezione indebita da parte di costui di parecchie centinaia di milioni e lo condannava alle pene di legge ed al risarcimento dei danni in favore del Ro. , costituitosi parte civile.

Con la decisione impugnata, la Corte di Appello di Roma ribaltava il giudizio di responsabilita', sotto il profilo che i fatti esposti dal Ma. alla autorita' giudiziaria in parte erano fondati, quanto alla sottovalutazione della merce, e nel resto giustificati sotto il profilo soggettivo dalla convinzione erronea della colpevolezza dello incolpato, desunta dalle concrete modalita' di liquidazione dei beni societari, avvenuta sotto costo. Ricorrono sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia la parte civile, con motivi di identico tenore, in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia, da individuare nell'oggettivo quanto ingiustificato addebito della collusione da parte del curatore con gli acquirenti dei beni provenienti dal fallimento; rilevano come sia ininfluente il valore iniziale degli stessi, illogicamente valorizzato dalla sentenza per inferirne che il Ma. , peraltro terzo estraneo al fallimento, ragionevolmente aveva prospettato una ipotesi di reato a carico del Ro. ; chiedono entrambi lo annullamento della pronuncia con rinvio al giudice di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, relativi all'erroneita' della pronuncia assolutoria, in relazione alla ravvisabilita' della calunnia nella condotta tenuta dal Ma. e alla illogicita' del discorso argomentativo adottato dai giudici di secondo grado, sono fondati, ma e' da rilevare la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, con la conseguente applicazione del disposto dell'articolo 622 c.p.p..

1. Il reato in esame e' stato infatti commesso in data *** e pertanto, essendo stata la sentenza di prime cure pronunciata in data 16 dicembre 2005, nella vigenza della nuova e piu' favorevole disciplina della prescrizione, introdotta dalla Legge n. 251 del 2005, il termine prescrizionale massimo si e' consumato in data ** (anni 7 e mesi 5). Non vi sono per le ragioni che di seguito saranno espostali si rimanda, elementi per una declaratoria ex articolo 129 c.p.p., sicche' la pronuncia e' da annullare per la accertata estinzione del delitto.

2. Ai fini della azione civile, introdotta ritualmente, e' pero' da rilevare che la assoluzione del Ma. si fonda su presupposti che non possono essere condivisi.

La pronuncia impugnata ha offerto una valutazione del materiale probatorio che presenta patenti aporie nel giustificare la affermata irresponsabilita' dell'imputato. Infatti, la Corte, pur dando atto che costui aveva, nella denunzia, indicato "un'astuta sottovalutazione dei beni, al fine di lucrare un indebito arricchimento da parte della societa' acquirente, che peraltro sembra essere cliente dello studio Ro. " e di ritenere "che il dr Ro. abbia ricevuto sotto banco un contributo personale di parecchie centinaia di milioni esclude che la prima affermazione contenga un addebito penalisticamente rilevante ed anzi afferma la veridicita' della sottostima del materiale e pur dando atto che la seconda costituisca oggettivamente una accusa falsa, supera il detto profilo per mancanza dell'elemento psicologico, in quanto, appunto, appariva al Ma. inammissibile lo svilimento dei suoi beni senza che il curatore fosse intervenuto.

Detto ragionamento non tiene conto in primo luogo che la accusa per integrare la fattispecie di cui all'articolo 368 c.p. puo' essere implicita, formulata mediante espressioni suggestive e tendenziose, purche' dal suo tenore e dal contesto delle circostanze in cui viene formulata emerga la volontaria attribuzione di un fatto costituente reato, sebbene non esplicitamente qualificato tale ed individuato con il nomen juris, a carico di persona che si sa innocente. La denunci a e' penalmente irrilevante solo nel caso in cui il fatto non sia riconducibile ad alcuna previsione criminosa, nonostante l'eventuale qualificazione propostane dal demandante con riguardo a specifiche fattispecie di reato, posto che manca in tali casi un'alterazione della realta' suscettibile di determinare l'indebita incolpazione dell'accusato (v. da ultimo Cass. 07.11.2002 n. 1638).

Ora, la concatenazione delle frasi, contenute nell'esposto, e' stata illogicamente frammentata dalla Corte distrettuale, laddove nella loro sequenza unitaria, esse enunciavano, e neanche tanto implicitamente ma piuttosto a chiare lettere, che il curatore aveva, allo scopo di favorire il compratore dei beni aziendali, con callidita', accettato la sottostima degli stessi e di seguito percepito un lauto compenso; le espressioni individuavano, dunque, ben precise fattispecie di reato. Comunque, una volta attribuita oggettivamente al curatore la infedelta' a suoi doveri, che ha per presupposto il raggiro precedente, appare del tutto slegata dal contesto e contraddittoria, la svalutazione dell'elemento intenzionale, basata su una percezione soggettiva di colpevolezza dell'accusato che la corte stessa desume dalla erronea valutazione economica dei beni strumentali della societa' fallita. Tale dato, la cui veridicita' e', come si ricava dalla lettura della pronunciata sentenza, non ancorata a contrarie stime, eseguite in atti processuali, ma ad una qualificazione di insufficienza e di inadeguatezza desunta dal giudice distrettuale per la sproporzione tra il prezzo di acquisto, risalente negli anni e quello indicato nell'inventario, senza tener conto dei fattori di decremento (ammortamento, obsolescenza, incommerciabilita'), era comunque un mero antefatto, da verificare anche da parte del Ma. ; costui, invece, si e' affidato alla sua percezione soggettiva, supponendo che tale fatto, ancora da accertare, dimostrasse l'esistenza di una catena delittuosa perpetuata ai suoi danni.

Viceversa, in tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato e' esclusa solo qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceita' del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza,

E' cioe' necessario anche che le circostanze del fatto in base alle quali il calunniante ha presentato la sua denuncia abbiano una forza rappresentativa tale per cui una persona di normale cultura e capacita' di discernimento possa ragionevolmente indurre da esse il convincimento della colpevolezza dell'accusato: la mancanza di "consapevolezza della innocenza" - indispensabile per escludere il dolo di calunnia - sussiste quando si abbia ragionevole motivo, tratto da dati seri e pregnanti, da parte del denunciante di ritenere la colpevolezza dell'imputato.

Nel caso in esame al contrario, alla base del convincimento fatto proprio dalla corte, si tratta di elementi fattuali enfatizzati, poiche' basati sulla sola lettura della stima peritale e nella forbice tra i prezzi originari e quelli di realizzo; si ricade quindi nel terreno dei sospetti, laddove non e', invece, affatto irragionevole il deprezzamento di strumenti tecnologici, creati appositamente per le esigenze produttive di una impresa ed il conseguente depauperamento della massa attiva. Di conseguenza, configurandosi la ipotizzata calunnia, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile, ai sensi dell'articolo 622 c.p., comma 2.

Le spese sostenute dalla parte civile saranno liquidate dal competente giudice civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello per le determinazioni sugli interessi civili.