Fondo patrimoniale successivo all'assunzione del debito - "Scientia damni" - Consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore - Sufficienza - Intenzionalità lesiva - Irrilevanza - Conoscenza o partecipazione da parte del terzo - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015
In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
13343
2015