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Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019

Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Configurabilità - Danni subiti dagli allievi più esperti - Responsabilità del gestore ex art. 2052 c.c. - Conseguenze in merito alla prova liberatoria - responsabilità' civile - proprietà' di animali - In genere.

Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019

Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2697