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Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - presunzione di colpa – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)

Prova liberatoria risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - In genere.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)

Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1227