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Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 (Rv. 655965 - 01)

Danno alla salute - Art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Criterio di liquidazione - Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso - Ragioni - Limite del giudicato.

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi In genere.

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 (Rv. 655965 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056