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Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 01)

Consenso informato del paziente all'atto terapeutico - Fondamento - Diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione - Conseguenze - Espressa previsione in norme eurounitarie e internazionali sopravvenute - Irrilevanza.

In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.; pertanto, la circostanza che esso abbia trovato espressa previsione nelle fonti eurounitarie ed internazionali (art. 3, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e art. 5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina) solo successivamente al trattamento terapeutico praticato (nella specie, risalente al 1989) non può essere invocata per sostenere l’inesistenza, in epoca antecedente, dello specifico obbligo del medico di informare correttamente il paziente della tipologia e modalità delle cure, dei benefici conseguibili, dei possibili effetti indesiderati e del rischio di complicanze anche peggiorative dello stato di salute.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 01)