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Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Cass. n. 13283/2020

Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi con iscrizione iniziale a corsi di specializzazione anteriori al 1983, a partire dal 1983 e dopo il 1991 - Azione generale di arricchimento - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13283 del 01/07/2020 (Rv. 658375 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042

corte

cassazione

13283

2020