Skip to main content

Arbitrato - arbitrato estero - Legge n. 25 del 1994 – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9493 del 28/06/2002

Nuova disciplina in tema di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri e di opposizione "ex" artt. 839 e 840 cod. proc. civ. - Applicabilità in caso di riproposizione, ove consentita, di domanda non accolta nel vigore della vigore della precedente disciplina - Sussistenza - Norma transitoria dell'art. 27, comma sesto, legge citata - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato, la norma transitoria dell'art. 27, comma sesto, della legge 5 gennaio 1994, n. 25 si configura come disposizione speciale diretta ad introdurre una deroga al principio di immediata applicabilità delle normativa sopravvenuta in tema di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri e di opposizione avverso il decreto che ne accorda o nega l'efficacia, di cui agli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., limitatamente ai procedimenti iniziati secondo la disciplina precedente e pendenti al momento di entrata in vigore della riforma introdotta dalla citata legge; ove peraltro detti giudizi si siano, a quella data, già conclusi, ma l'ordinamento consenta - come nel caso della sentenza che abbia rilevato l'omessa produzione, in originale o in copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla domanda di delibazione (adempimento previsto dall'art. 4 della Convenzione di New York 10 giugno 1958, ratificata in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62) - la riproposizione della domanda non accolta, il nuovo procedimento, essendo distinto ed autonomo dal precedente, trova la propria regolamentazione nella nuova disciplina, dovendosi escludere qualsiasi efficacia ultrattiva di quella anteriore.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9493 del 28/06/2002