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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14008 del 27/09/2002

Previsione di non impugnabilità del lodo arbitrale - Implicazioni - Automatica autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Esclusione.

In tema di arbitrato, la previsione della non impugnabilità del lodo contenuta nella clausola compromissoria non implica, "ipso facto", il conferimento agli arbitri del potere - dovere di decidere secondo equità, atteso che la non impugnabilità può essere legittimamente convenuta, tra le parti contraenti, anche con riferimento all'ipotesi di pronunzia del lodo secondo diritto.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14008 del 27/09/2002