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Arbitrato rituale e irrituale - Diretta conoscenza della clausola compromissoria da parte della Suprema Corte - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7198 del 13/03/2019

Arbitrato - Arbitrato rituale e irrituale - Diretta conoscenza della clausola compromissoria da parte della Suprema Corte - Necessità - Criteri distintivi .

Al fine di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione della decisione arbitrale. Nell'esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7198 del 13/03/2019

Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_0808, Cod_Civ_art_0808_3

arbitrato rituale - arbitrato irrituale