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Arbitrato rituale - compromettibilità della controversia – Cass. n. 23418/2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità'. Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Questione relativa alla non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione amministrativa - Rilievo anche d'ufficio - Ammissibilità.

L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 (Rv. 659285 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_819_2, Cod_Proc_Civ_art_819_3, Cod_Proc_Civ_art_824_2

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cassazione

23418

2020