Skip to main content

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredita' - impugnazione - in genere - Sez. 2 , Sentenza n. 6275 del 10/03/2017

Giudizio promosso o proseguito nei confronti dell’erede del debitore nel possesso dei beni ereditari – Deduzione di avvenuta rinuncia all’eredità – Domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, siccome intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 485 c.c. – Necessità – Esclusione – Fondamento.

Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito l’avvenuta rinuncia all’eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l’inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede.

Sez. 2 , Sentenza n. 6275 del 10/03/2017