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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredita' devolute a minori o interdetti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017

Accettazione tacita fatta dal rappresentante legale del minore – Insufficienza – Fondamento – Raggiungimento della maggiore età – Mancato compimento dell’inventario entro un anno – Conseguenze – Fattispecie.

L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017