Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 264 del 08/01/2013
Unicità del diritto di accettazione dell'eredità, indipendentemente dalla fonte, testamentaria o legittima, della delazione - Sussistenza - Conseguente unicità della prescrizione del diritto di accettazione, decorrente in ogni caso dall'apertura della successione - Fondamento.
Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, secondo comma, cod. civ., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 264 del 08/01/2013