Skip to main content

Accettazione tacita dell'eredità – Cass. n. 20878/2020

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità (pura e semplice) - modi - tacita -Accettazione tacita dell'eredità - Condizioni - Pagamento di debito del "de cuius" con denaro proprio del chiamato all'eredità - Irrilevanza - Fattispecie.

Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredita effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'eredità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del "de cuius", per contravvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20878 del 30/09/2020 (Rv. 659182 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_1180, Cod_Civ_art_0460

CORTE

CASSAZIONE

20878

2020