Skip to main content

Impugnazione del testamento per indegnità – Cass. n. 1443/2021

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnita' di succedere - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Impugnazione del testamento per indegnità - Litisconsorzio necessario dei successori legittimi - Rapporti tra giudizio penale e civile - Operatività della sospensione necessaria - Ambito di applicazione - Necessaria coincidenza delle parti.

 

Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1443 del 18/01/2022 (Rv. 663628 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0463, Cod_Civ_art_0533, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_295

 

Corte

Cassazione

1443

2022