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Contributo di ricostruzione post- sismica – Cass. n. 2510/2022

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - restituzione degli immobili - Collazione - Contributo di ricostruzione post- sismica ex art. 3, d.l. n. 79 del 1968, conv. dalla l. n. 241 del 1968 - Correlazione col fabbricato da ricostruire - Conseguenze - Inclusione nel valore della "res donata" ai fini della stima - Necessità.

 

Il contributo di ricostruzione post-sismica ex art. 3 del d.l. n. 79 del 1968, convertito in legge n. 241 del 1968, si pone in rapporto di correlazione con la proprietà del fabbricato da ricostruire, sicché gli interventi di ricostruzione, ove eseguiti da parte del donatario avvalendosi dei contributi statali erogati a tal fine, vanno considerati come ricompresi nel valore della "res" donata, ai fini della stima del bene nell'ottica della collazione, nonché ai fini dell'azione di riduzione, atteso il rinvio alle norme dettate in tema di collazione dall'art. 556 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2510 del 27/01/2022 (Rv. 663816 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0748

 

Corte

Cassazione

2510

2022