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Locazione finanziaria – Cass. 13956/2019

Clausola prevedente la responsabilità dell'utilizzatore in caso di perdita della cosa - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento.

In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13956 del 23/05/2019 (Rv. 653925 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Cod. Civ. art. 1523 – Passaggio della proprietà e dei rischi