Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - morosita' -Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività - Prova del maggior danno - Necessità.
L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14158 del 08/07/2020 (Rv. 658371 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1587
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14158
2020