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Danni per ritardata consegna – Cass. n. 38588/2021

Locazione - obbligazioni del conduttore - restituzione della cosa locata - Danni per ritardata consegna - Prescrizione del relativo diritto - Disciplina applicabile - Natura del danno - Differenza per il canone e per il maggior danno.

 

La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 c.c., inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021 (Rv. 663344 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1591, Cod_Civ_art_2948

 

Corte

Cassazione

38588

2021